ARABIA SAUDITA

Informazioni per il trasporto, i documenti di spedizione e l'importazione. Trasporti e spedizioni in Arabia Saudita

Saudi-Arabien

Capitale
Riad

Popolazione
30.8 Mio.

Lingue nazionali
Arabisch

Valuta
Saudi-Rial (SAR)

Prodotto interno lordo (PIL)
USD 805.2 Mrd.

PIL pro capite
USD 25’778

Cifra d’affari esportazioni in Svizzera
CHF 4’586.5 Mio.

Cifra d’affari importazioni dalla Svizzera
CHF 168 Mio.

Relazioni bilaterali Svizzera–Arabia Saudita

L’Arabia Saudita è un partner fondamentale per la Svizzera, in virtù del suo ruolo nell’economia mondiale, nel mondo mussulmano e nella regione del Medio Oriente. Negli ultimi anni i due Paesi hanno in particolare migliorato le condizioni quadro dei loro scambi economici.

 

Cooperazione economica

In campo economico l’Arabia Saudita presenta un grande potenziale per la Svizzera, da un lato grazie all’estensione del suo mercato (esporta principalmente, orologi, macchinari e prodotti farmaceutici), dall’altro grazie alle condizioni d’investimento: in seguito all’adesione del Paese all’OMC (2005) e a profonde riforme interne, tali condizioni sono considerate tra le più vantaggiose al mondo dalle istituzioni internazionali. Attualmente l’Arabia Saudita è il secondo partner commerciale della Svizzera in Medio Oriente (dopo gli Emirati arabi uniti).
I due Paesi si sono concentrati sul miglioramento delle condizioni quadro dei loro scambi, giungendo alla conclusione di accordi bilaterali concernenti la promozione e la protezione reciproche degli investimenti (accordo firmato il 1° aprile 2006, in vigore dal 9 agosto 2008) e il traffico aereo (accordo firmato il 4 luglio 2009, in corso di ratifica). Nel dicembre del 2010 sono stati avviati negoziati su un accordo di doppia imposizione.
La Svizzera e l’Arabia Saudita, insieme agli altri Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio e del Consiglio di cooperazione del Golfo, hanno firmato il 22 giugno 2009 un accordo di libero scambio (l’Arabia Saudita ha ratificato l’accordo; per l’entrata in vigore manca la ratifica da parte di un altro Stato del Golfo).

 

Lingue commerciali

Arabo, inglese.
Nella corrispondenza con gli organismi statali, le imprese straniere e le loro succursali in Arabia Saudita devono utilizzare la lingua araba. Non è certo per quanto tempo sarà ancora accettato l’inglese. Tenere conto di eventuali sanzioni.

 

Pesi e misure

Sistema metrico

 

Valuta

Valuta nazionale Riyal saudita (SAR) = 100 halala

 

Tariffa doganale

Sistema armonizzato; sdoganamento in base al valore della transazione (base GCC)

 

Controllo di importazione

Il regolamento si basa su: merci con divieto d’importazione; merci con limiti d’importazione che possono essere importate solo con una licenza d’importazione; merci importabili liberamente. Per alcune merci, come ad esempio animali vivi e diversi prodotti di origine animale, armi, munizioni, prodotti chimici, palme da dattero e relativi semi, non è tuttavia richiesta alcuna licenza d’importazione. Il divieto di importazione esiste ad esempio per le bevande alcoliche, i maiali vivi e i prodotti a base di carne di maiale, gli articoli pornografici e le merci provenienti da Israele. Carne e pollame possono essere importati solo se gli animali sono stati macellati secondo il rito islamico; la spedizione deve essere accompagnata da una “Certificazione Halal”. Disposizioni particolari per le carni congelate e per una molteplicità di altre merci (chiedere alla Camera di Commercio e Industria). I prodotti farmaceutici e i farmaci devono essere registrati.
Divieto di importazione per prodotti alimentari geneticamente modificati e additivi, ad eccezione di olio di soia, di mais e di colza. È inoltre richiesto un certificato sanitario attestante che i restanti prodotti alimentari non sono geneticamente modificati.
Gli importatori devono essere iscritti nel Registro delle Imprese saudita. Le imprese straniere che desiderano instaurare rapporti contrattuali con istituzioni statali saudite (imprese contraenti), devono obbligatoriamente nominare un rappresentante saudita regolarmente iscritto all’albo degli agenti. Le imprese contraenti devono presentare documenti supplementari e ampie certificazioni (chiedere alla CCIAA o alle associazioni specializzate).
Nessuna difficoltà a livello di valuta, ad accezione dei bonifici da e verso Israele e i bonifici di stranieri a partire da 100.000 SAR che vengono denunciati a SAMA, generalmente possono tuttavia essere importati max. 60.000 SAR (o equivalente). Il SAR è legato all’USD.
“Tasse portuali e oneri per servizi”: 10% del dazio doganale.
Non si applica l’IVA.

 

Ispezione pre-spedizione

Gli importatori delle merci interessate devono produrre un “Certificato di conformità” (CDC) per ogni Paese di origine di una spedizione che deve essere rilasciato dopo l’avvenuta ispezione pre-spedizione da parte di un ente accreditato. I dettagli devono essere richiesti all’impresa incaricata della certificazione.

 

Condizioni di pagamento e offerte

Di regola fornitura contro lettera di credito confermata irrevocabile, solo in casi eccezionali si consiglia il pagamento con presentazione di documenti (D/P). Offerte in US $, €, prezzi CIF. Si raccomanda l’indicazione di termini di consegna vincolanti.
In futuro, gli organismi sauditi statali devono stipulare accordi di fornitura o prestazione di servizi con imprese estere, se possibile, su base Saudi-Riyal. Se si presenta tuttavia la necessità di accettare il pagamento in una valuta estera, questa deve essere inserita nel contratto senza indicazione della parità rispetto al Saudi-Riyal.
Sono possibili garanzie statali dei crediti all’esportazione senza limitazione formale.

 

Indicazioni di origine

In linea di principio tutte le merci importate devono essere provviste di un contrassegno di origine non asportabile. Tale contrassegno deve essere chiaramente leggibile e applicato alla merce in modo permanente. Può essere stampato, inciso e impresso e deve essere direttamente applicato sulla merce stessa. Solo in casi eccezionali e solo se non è possibile applicare direttamente il contrassegno per via della dimensione o delle caratteristiche della merce, come ad esempio nel caso di viti, minuterie e alimenti, è ammessa la marcatura sull’imballaggio. In tal caso deve essere applicata sull’unità d’imballaggio più piccola. I dati riportati sulla merce devono corrispondere interamente a quelli riportati sui documenti d’importazione. Le etichette dei prodotti tessili devono essere cucite all’articolo e riportare l’indicazione dell’origine e le istruzioni per la cura del prodotto. Per i prodotti tessili l’etichettatura deve essere fondamentalmente in inglese e/o arabo.

 

Imballaggio

L’imballaggio deve essere resistente e adeguato alle condizioni climatiche. Paglia e fieno sono ammessi, ma devono tuttavia sottostare a un controllo fitosanitario. Sull’imballaggio deve inoltre essere indicato il Paese di origine. Per l’importazione di imballaggi in legno sono richiesti certificati fitosanitari. I colli devono essere provvisti dell’indicazione relativa al produttore e al destinatario, alla merce, al paese di origine e al luogo di destinazione. Tutti i dati del contrassegno devono corrispondere ai dati riportati nei documenti, in particolare nei certificati di origine. Le merci fragili o da trattare con particolare cura dovrebbero essere in aggiunta provviste di una marcatura relativa al trattamento, opportunamente in arabo. È vietato il trasporto di determinate merci in container.

 

Modelli e campioni di merci

I campioni che non possono essere utilizzati come merce destinata alla vendita e quelli di valore limitato sono esenti da dazio. I campioni di merci il cui valore doganale non supera SAR 10000 sono soggetti a norme che prevedono il disbrigo semplificato delle pratiche doganali. Altri campioni di merci possono essere temporaneamente importati senza dazio previa garanzia per l’ammontare dell’imposta. Sono richiesti i certificati di origine.
Non è ammessa la spedizione di campioni soggetti a dazio doganale come “campionario di merci”.

 

Documenti di spedizione e accompagnamento

Attenzione: divieto di rilascio di dichiarazioni di boicottaggio.

a) Fatture commerciali, almeno 2 copie, in lingua inglese, con tutte le indicazioni commerciali tradizionali e l’esatta e specifica denominazione della merce (molto precisa), peso netto e lordo, valore di vendita, Paese di origine, nonché nome della nave e relativa data di partenza.

Le autorità doganali possono chiedere: la fattura di trasporto originale del trasportatore/vettore e la fattura originale dell’assicuratore prezzi cif, base cif Djidda e/o cif Dammam, presentazione separata del documento di trasporto e/o assicurazione. Se la fattura commerciale è costituita da 2 o più pagine, la somma finale della fattura deve essere riportata e/o ripetuta sull’ultima pagina.

Per le spedizioni con autocarro sono richiesti in aggiunta i dati tecnici.

Firma giuridicamente vincolante dell’esportatore.

Eventualmente l’importatore può richiedere una dichiarazione aggiuntiva del produttore (in fondo alla fattura): “Le merci sono state prodotte da … (Nome e indirizzo completo)” ed eventualmente autenticazione aggiuntiva della CCIAA (da produrre in 2 copie), infine legalizzazione consolare. (Il numero delle fatture da legalizzare a livello consolare si basa sulle istruzioni dell’importatore). Le dichiarazioni concernenti il boicottaggio di Israele promosso dalla Lega araba non sono autenticate dalla CCIAA;

b) Certificato di origine, 2 copie, per tutte le merci. Il campo 4 del certificato di origine deve essere sempre compilato. Indicare come segue: “Paese di origine “Swiss”o “European Union” a seconda del caso; la dicuitura “European Union non è riconosciuta.

Dichiarazione di origine (retro del certificato di origine). “Con la presente dichiariamo che le merci indicate sono esportate per nostro conto. Le merci sono di vera origine …” Eventualmente. integrata con: “Con la presente dichiariamo che le merci sono prodotte da …”. Se le merci provengono da uno o più paesi diversi, questi devono essere debitamente indicati nella clausola (al posto di “vera origine …”). Se nel CAMPO 3 (paese di origine) per le merci non è indicata la “Svizzera” o un altro Paese, sul retro del certificato di origine l’esportatore deve rilasciare una dichiarazione del produttore (nome e indirizzo del produttore). Regolamentazioni speciali per gli alimenti.

Presentare alla CCIAA per l’autenticazione e quindi inoltrare al consolato per la legalizzazione. Il certificato di origine deve sempre contenere i dati relativi al trasporto (campo 4);

c) Polizze di carico non autenticate; sono possibili polizze di carico all’ordine con indirizzo di ritorno;

d) Dichiarazione del produttore della merce, rilasciata su carta intestata con riferimento alla fattura commerciale. Per la formulazione seguire i punti a) e b). Autenticazione da parte della CCIAA (1 copia rimane presso la CCIAA) o autenticazione della firma da parte di un notaio. Se l’importatore richiede in aggiunta una legalizzazione consolare, scegliendo l’autenticazione della firma da parte di un notaio deve seguire un’ulteriore autenticazione da parte del presidente della corte distrettuale e un’autenticazione finale del preposto ufficio amministrativo;

e) Dichiarazione dell’armatore / Dichiarazioni allegate (solo in pochi casi): 1. Dichiarazione allegata alla polizza di carico, se l’importatore prescrive una legalizzazione consolare della polizza di carico. 2. Dichiarazione allegata alla compagnia d’assicurazione, se l’importatore prescrive una polizza assicurativa legalizzata dal consolato generale. 3. Dichiarazione allegata al certificato d’origine, se nel certificato di origine della Camera di commercio sono indicati due o più paesi di origine. Modelli dei certificati sono disponibili presso la CCIAA. Possono essere riprodotti in forma autonoma. I certificati devono essere autenticati da un notaio. Se la lettera di credito prevede anche l’autenticazione consolare, anche il certificato deve essere autenticato a livello consolare;

f) Per gli alimenti, gli animali vivi e i prodotti di origine animale è richiesto un certificato di buona salute (certificazione “esente da diossina”). Il certificato delle autorità sanitarie deve essere prodotto (2 copie) alla CCIAA per l’ulteriore autenticazione. Infine deve essere consegnato (1 copia) per la legalizzazione;

g) Produzione dei documenti: le richieste di legalizzazione di documenti devono essere inviate per posta o raccomandata direttamente dall’esportatore, senza mediatori o rappresentanti. L’autenticazione preliminare e l’inoltro avvengono il giorno della ricezione, la legalizzazione da parte della sezione consolare il giorno successivo, con conseguente invio al Attenzione: allegare busta pre-affrancata con indirizzo, produrre solo documenti originali, le copie non vengono certificate.

h) Colli postali fino a 31,5 kg: 1 bollettino di spedizione estero, 3 dichiarazioni in dogana (inglese/francese), 3 fatture commerciali, in inglese con tutte le tradizionali indicazioni commerciali, tra cui Paese di origine, peso lordo e netto, esatta denominazione della merce, 2 certificati di origine con dichiarazione identica a quella riportata sulle fatture commerciali, ciascuna autenticata dalla CCIAA e dall’ambasciata;

i) Colli con spedizione aerea fino a 10 kg: 1 bollettino di spedizione estero, biglietto “Per posta aerea”, altrimenti come pacchi.

j) Avvertenza: vige la disposizione di legge secondo cui ogni merce deve essere importata direttamente. Pertanto deve essere opportunamente indicato il tragitto preciso di navigazione dalla località dell’esportatore alla località di destinazione, in particolare se il trasporto per nave ha luogo via porto olandese o belga.