LIBIA

Informazioni per il trasporto, i documenti di spedizione e l'importazione. Trasporti e spedizioni in Libia

Libya

Capitale
Tripoli

Popolazione
6,155 Mio.

Lingue nazionali
Arabo

Valuta
Libyan Dinar LYD

Prodotto interno lordo (PIL)
USD 49’341 Mrd.

PIL pro capite
7941

Cifra d’affari esportazioni in Svizzera
CHF 231 Mio.

Cifra d’affari importazioni dalla Svizzera
 CHF 1,329 Mrd.

Relazioni bilaterali Svizzera–Libia

In seguito alla caduta del regime di Gheddafi, la Libia ha avviato un processo di trasformazione politica volto, tra l’altro, a ristabilire un clima interno di sicurezza e stabilità. La Svizzera ha già intavolato relazioni solide con le nuove autorità libiche, che intende sostenere nel loro sforzo di ricostruzione del Paese.

Cooperazione economica

Nel 2009, la Libia era il secondo partner commerciale svizzero in Africa. La crisi tra i due Paesi e l’embargo della Libia nei confronti della Svizzera hanno fatto precipitare drasticamente non solo le esportazioni verso la Libia nel 2009 (-44,6% rispetto al 2008), ma anche le importazioni dalla Libia (99% del lordo; -78,4% rispetto al 2008). Fino al 2011 si è registrata questa tendenza.

Lingue commerciali

Arabo, soprattutto nella corrispondenza con le autorità, inglese.

Pesi e misure

Sistema metrico

Valuta

Valuta nazionale, Dinaro libico. Codice ISO: LYB

Tariffa doganale

Sistema armonizzato.

Controllo di importazione

Misure restrittive: embargo sulle armi con restrizioni all’ammissione e sanzioni finanziarie, come anche divieto di esportazione e prestazione di servizi di beni per repressione interna.
Gli importatori devono essere validamente registrati nel registro degli importatori. Sono presenti restrizioni alle importazioni di merci sotto forma di obblighi di registrazione e d’autorizzazione come anche divieti.
Sono richieste licenze e/o registrazioni per farmaci, prodotti medici, alimenti per lattanti e bambini, apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature radio. I divieti di importazione generali saranno pubblicati in un “elenco negativo” soggetto a modifiche continue. In esso sono incluse merci provenienti da Israele, suini e la loro carne, pollame, alcool, alcuni tessuti e merce usata.
Il controllo dei cambi è soggetto alla Banca centrale libica. Le operazioni in valuta estera sono soggette all’obbligo di autorizzazione.
Le autorizzazioni in merito al pagamento di importazioni di merci non sono solitamente problematiche.
Nelle transazioni commerciali è richiesto l’uso di lettere e numeri arabi (ad eccezione di termini tecnici e medici per cui non esiste ancora una traduzione in arabo). Alla corrispondenza devono essere allegate lettere di accompagnamento in arabo.

Condizioni di pagamento e offerte

Principalmente mediante lettera di credito (l’assicurazione deve essere stipulata con una compagnia di assicurazione libica). Le informazioni commerciali possono essere raccolte solo tramite istituti di credito. Offerte di prezzo in euro, a seconda della possibilità CIF Tripoli o Bengasi consigliabile. Fatturazione in euro. Presso le Camere di commercio sono disponibili e dettagliate “Indicazioni per il commercio con clienti statali libici”, riguardo a “Procedure e condizioni di gara, quotazioni, condizioni di pagamento, offerte, imposte” e così via.

Indicazioni di origine

Non esistono prescrizioni specifiche in tema di etichettatura di origine per merci. Le informazioni sulle merci devono corrispondere alla verità in base alla legge sulla designazione delle merci libica. Indicazione del paese di origine nelle fatture commerciali.

Marcatura / etichettatura

Normative di marcatura correnti in arabo.
Normative di etichettatura particolari si applicano ad alimenti, fitofarmaci e farmaci. Medicinali, che ad esempio sono esclusivamente per uso ospedaliero, devono riportare sulla confezione la marcatura “Non in vendita al pubblico”.

Imballaggio

Imballaggio atto alla navigazione. Le avvertenze sulla particolare cura nel maneggiare i colli sono state apposte opportunamente in lingua araba. Esempi nella traduzione araba sono a disposizione presso le Camere di commercio.

Modelli e campioni di merci

I campioni senza valore commerciale sono esenti da dazio doganale; quelli con valore commerciale possono essere considerati come esenti da dazi doganali nell’ambito dell’importazione temporanea. Il termine per la riesportazione è di 6 mesi.
Nel trasporto di campioni l’amministrazione doganale può richiedere una cauzione per la dogana. Per questo motivo è opportuno avere con sé un elenco dei campioni di merce in duplice copia da consegnare alla dogana.

Documenti di spedizione e accompagnamento

E’ vietato il boicottaggio e da ciò ne deriva che se sono state scelte delle formulazioni discriminatorie, le Camere di commercio non possono più certificare i documenti commerciali. È anche esclusa la scappatoia tramite notai, tribunali regionali o altri uffici amministrativi. Devono quindi essere scelte formulazioni positive.
Questi regolamenti si applicano solo al traffico di merci; non è stato trovato ancora nessun regolamento per le procedure di gara pubbliche.
Le disposizioni riguardo la legalizzazione consolare sono soggette a modifiche continue. Le fatture commerciali ed i certificati di origine vengono ancora legalizzati dal consolato solo se presentati congiuntamente. Se le fatture sono espresse in dinaro (LYD), deve essere richiesto il tasso di cambio.
Non si accettano spedizioni postali. I documenti devono essere consegnati e successivamente ritirati personalmente o tramite un rappresentante della ditta presso la CCIAA. È consigliato l’interessamento di una società di servizi.
Le spese attuali della CCIAA insieme alle spese del Consolato sono sostenute dal fornitore di servizi, che darà anche informazioni sulla documentazione da presentare. Alcune società di servizi, che consegnano i documenti, anticipano gli importi e successivamente li aggiungono in fattura insieme al corrispettivo per i loro servizi.

Documenti abituali, nonché:

a) Fatture commerciali (4 copie): per lo sdoganamento sono richieste fatture in lingua inglese firmate con tutte le indicazioni commerciali. Il Paese d’origine deve essere specificato (per merci svizzere: Swiss). I costi CIF devono essere elencati dettagliatamente. Non sono accettate firme in facsimile. Le fatture devono essere certificate dalla Camera di Commercio. Una copia originale certificata della fattura commerciale e una sua fotocopia devono essere consegnate insieme al certificato d’origine tramite la CCIAA ai servizi consolari dell’ambasciata (e rimangono presso l’ambasciata). Generalmente non è obbligatoria una fattura legalizzata dal consolato, ma nella pratica viene richiesta;

b) Per tutte le merci è necessario il certificato d’origine in duplice copia e deve essere specificato il Paese d’origine del mittente: Svizzera. Il retro del certificato d’origine deve prevedere la seguente dichiarazione: “We hereby declare that the goods are of pure national origin of the exporting country and that the goods are manufactured by … (Con la presente dichiariamo che i prodotti sono di pura origine nazionale del paese esportatore e che le merci sono prodotte da …). Nel caso in cui certi elementi di origine straniera siano stati incorporati nel prodotto oggetto di esportazione da parte del paese esportatore, sarà necessario specificare l’origine e le proporzioni di tali elementi. La necessaria legalizzazione del certificato d’origine da parte delle ambasciate libiche o di altri enti all’estero è stata annullata a partire dal 24.01.2011;

c) Dichiarazioni del fabbricante su carta intestata (1 copia) da presentare come segue: “Con la presente dichiariamo che le merci indicate nel certificato d’origine allegato, certificate dalla Camera di Commercio … sono state prodotte da …”.

d) Colli e colli con spedizione aerea fino a 20 kg: 1 bollettino di spedizione estero, 2 dichiarazioni in dogana (inglese/francese/arabo);

e) Polizza di carico non asseverata.

Dichiarazioni di trasporto: le seguenti dichiarazioni di trasporto sono conciliabili con la sezione 4a del regolamento sul commercio con l’estero (ulteriori proposte di testi dalle CCIAA): “Il sottoscritto dichiara qui di seguito per conto del proprietario, agente o capitano della nave/aereo sopra citato che tale nave/aereo non è registrato in Israele come di proprietà di cittadini o residenti di Israele e non farà scalo o transiterà da qualsiasi porto israeliano sul tragitto verso … (ad es. Libia)”.

Vogliamo inoltre sottolineare che tali dichiarazioni di trasporto possono essere consegnate esclusivamente per motivi tecnici di assicurazione, ad esempio, per evitare che la merce venga sequestrata in mare o in aria.