COME FARE PER AVERE UN PROPRIO CONTO DOGANALE?

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La procedura accentrata di conteggio è raccomandata a tutti gli importatori e spedizionieri che, regolarmente, devono pagare tributi su merci commerciabili.

Vantaggi della procedura accentrata di conteggio per il titolare del conto

  • Sdoganamento senza pagamento in contanti dei tributi 
  • Riduzione del tempo d’attesa presso gli uffici doganali. Gli invii sono liberati per l’asportazione nel momento in cui la rispettiva proposta di sdoganamento è accettata e dopo un’eventuale visita delle merci 
  • Termine di pagamento per l’IVA: 60 giorni

Modalità d’adesione

Dovete solo scaricare e riempire la dichiarazione d’adesione da questo link e inviarla alla sezione Finanze e contabilità della Direzione generale delle dogane (DGD). Se optate per l’autorizzazione all’addebito (LSV), compilate la parte centrale dell’autorizzazione d’addebitamento e spedite quest’ultima alla vostra banca. La banca ne compila la parte inferiore e trasmette la cedola alla DGD, sezione Finanze e contabilità.

 

Dovete inoltre prestare una garanzia in una delle tre forme seguenti:

  • Fideiussione generale rilasciata sull’allegato modulo ufficiale (22.10) da istituti bancari con sede in Svizzera, posti sotto la sorveglianza dell’ Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, risp. da assicurazioni con sede in Svizzera che figurano nell’elenco delle compagnie private d’assicurazione sotto sorveglianza. Questa fideiussione va spedita direttamente dall’istituto garante alla Direzione generale delle dogane, sezione Finanze e contabilità.
  • Per l’accettazione della garanzia l’amministrazione delle dogane riscuote una tassa.
  • Deposito di titoli svizzeri (= buoni prestiti obbligazionari o obbligazioni di cassa, al portatore) collocato in favore dell’amministrazione delle dogane sotto deposito cauzionale bloccato e soggetto a tassa, presso una sede o una succursale della Banca Nazionale Svizzera. Se scegliete tale genere di garanzia dovete dapprima mettervi in contatto con la sezione Finanze e contabilità della DGD, la quale deciderà circa l’accettazione dei titoli.
  • Deposito in contanti (che non frutta interessi): versamento sul conto postale della Direzione generale delle dogane, n. 30-704-6 oppure  conto 1530.00236, IBAN CH81 0011 0001 5305 0023 6, BIC SNBZCHZZ30A presso la Banca Nazionale Svizzera o mediante assegno bancario alla Direzione generale delle dogane, sezione Finanze e contabilità.


Il vostro conto verrà aperto soltanto quando la sezione Finanze e contabilità della DGD avrà ricevuto la dichiarazione d’adesione, la garanzia e, dato il caso, l’autorizzazione d’addebito LSV.

Come va calcolato l’importo di garanzia?

L’ammontare della garanzia viene calcolato nel modo seguente:

 

Tributi doganali

50% media dei tributi di due settimane

 

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

  • sempre che siate soggetti all’obbligo di pagare l’IVA nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 21 ffsegg. LIVA). L’importo della garanzia dev’essere generalmente fissato – a condizione che siano adempite le condizioni delle presenti istruzioni – al 20% dei tributi IVA accumulati durante 60 giorni;
  • sempre che giusta l’art. 78 cpv.2 LIVA non siate soggetti all’obbligo di pagare l’IVA, la garanzia ascende al 100% dei tributi IVA accumulati in 60 giorni.


Se, oltre agli sdoganamenti definitivi, sono previsti anche sdoganamenti intermedi con importo garantito (carte di passo, bollette di cauzione, sdoganamenti provvisori), bisogna riservare una parte della garanzia per la copertura degli importi garantiti. Nella dichiarazione d’adesione va indicato il rispettivo importo. Il totale dei tre elementi succitati costituisce l’ammontare della garanzia da prestare e deve essere arrotondato ai prossimi 1’000.- franchi superiori. L’importo minimo della garanzia ammonta a 1’000.- franchi.

Da quale momento può essere utilizzato il conto?

La sezione Finanze e contabilità della DGD vi attribuirà un numero di conto non appena sarà in possesso della dichiarazione d’adesione, come pure – a seconda del modo di pagamento scelto – dell’autorizzazione d’addebito e sarà stata prestata la garanzia. Questo numero verrà notificato per iscritto a voi, all’ufficio di pagamento e agli uffici doganali. Gli sdoganamenti possono essere effettuati sul nuovo conto a decorrere dalla data del recapito di detta comunicazione.

Dove bisogna indicare il numero del conto?

Nell’interesse di un buon funzionamento della procedura è importante che indichiate il numero di conto attribuitovi nelle dichiarazioni doganali, nei documenti concernenti il traffico dei pagamenti e nella corrispondenza con l’amministrazione delle dogane. Dovreste inoltre informare in tal senso la vostra casa di spedizioni.

Presso quali uffici doganali potete effettuare degli sdoganamenti?

Potete eseguire degli sdoganamenti presso tutti gli uffici doganali svizzeri, limitatamente alle loro competenze in materia di sdoganamento.

Eccezione: gli uffici di dogana-posta non possono effettuare degli sdoganamenti d’ufficio con conti PCD.

Chi può disporre del vostro conto?

Il titolare del conto può autorizzare terze persone (p.es. case di spedizione o fornitori esteri) a effettuare degli sdoganamenti tramite il suo conto. L’autorizzazione dev’essere emessa in forma scritta. Bisogna inoltre precisare se si tratta di un’autorizzazione singola o di un incarico permanente valido sino a revoca. Gli uffici doganali controllano saltuariamente che l’autorizzazione sia stata effettivamente concessa.

E’ nel vostro interesse che l’uso illecito del numero del conto venga comunicato immediatamente alla sezione Finanze e contabilità della DGD.

Quali contabilizzazioni non possono essere effettuate tramite questo conto?

Soltanto gli invii postali sdoganati d’ufficio non possono essere contabilizzati tramite questo conto.

Cosa succede se le condizioni della dichiarazione d’adesione non sono osservate?

In caso d’inosservanza del termine di pagamento o di sorpasso dell’importo di garanzia, il titolare del conto è diffidato ad ottemperare ai suoi obblighi. In caso di recidività, il conto può essere bloccato provvisoriamente o per un periodo indeterminato. Per i pagamenti morosi viene riscosso un interesse di mora. Inoltre, non può più essere accordato il termine di pagamento per l’IVA. Come estremo provvedimento è decisa la soppressione del conto.

Come bisogna procedere in caso di divergenze e irregolarità?

In caso di differenze, irregolarità, mancanza di documenti, ecc. vi preghiamo di attenervi esclusivamente alle direttive seguenti. Evitate cosi inconvenienti tanto a voi quanto ai nostri servizi.

Per motivi tecnici le distinte dei tributi e i certificati (dogana / IVA) mancanti possono essere richiesti solo presso il centro di trattamento. Il nome del centro di trattamento competente è desumibile dalle nostre fatture. Errori sulla distinta dei tributi e sui certificati possono essere corretti solo dall’ufficio doganale emittente. Se non avete effettuato personalmente la sdoganamento, spedite a tal fine i documenti originali al vostro dichiarante / spedizioniere. Quest’ultimo ne chiede la rettifica presso l’ufficio doganale interessato. Anche trattandosi di domande concernenti il genere e le basi di calcolo dovete prima rivolgervi al dichiarante / spedizioniere. Se mancano le fatture della Direzione generale delle dogane (DGD) o se vengono accertate differenze e irregolarità nel traffico dei pagamenti, favorite contattare la sezione Finanze e contabilità (FICO) della DGD. I numeri di telefono e di telefax figurano sulle fatture. Vi rendiamo inoltre attenti al fatto che per il dazio e I’IVA sono stese due fatture separate.
Gli storni su altri conti, p.es se viene utilizzato un numero di conto sbagliato, possono essere effettuati solo dall’ufficio doganale emittente (centro di trattamento) verso presentazione dei documenti originali (distinta dei tributi, certificati). Se non avete effettuato personalmente lo sdoganamento, spedite a tal fine i documenti originali al vostro dichiarante / spedizioniere. Quest’ultimo chiede la rettifica presso l’ufficio doganale.
Eventuali saldi a vostro favore risultanti presso gli uffici doganali sono accreditati sul vostro conto e compensati con successivi addebitamenti dello stesso genere. Ciò significa che gli averi doganali sono compensati soltanto con crediti doganali e gli averi IVA soltanto con crediti IVA. Perciò vi preghiamo di non dedurre mai di vostra iniziativa degli averi da fatture da saldare. Indipendentemente da tale ordinamento, gli averi di una certa importanza possono essere da voi rivendicati presso la sezione FICO della DGD.
Se constatate che il conto PCD è utilizzato abusivamente da terzi non abilitati per effettuare sdoganamenti, comunicatelo senza indugio alla sezione FICO della DGD.
Su vostra richiesta, le annotazioni concernenti i fornitori e le fatture o referenze possono essere riportate dai dichiaranti e dagli spedizionieri sui documenti doganali. Ulteriori informazioni devono pertanto essere richieste direttamente ai dichiaranti e agli spedizionieri da voi incaricati. L’amministrazione delle dogane non è in grado di fornire spiegazioni in merito. Vi raccomandiamo di ragguagliare in tal senso gli interessati.

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Posted on

3 Giugno 2014