DIRITTO TRIBUTARIO

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QUALI CONSEGUENZE DI DIRITTO TRIBUTARIO RIGUARDO ALL’IMPOSTA SUGLI AFFARI DERIVANO DALLO SDOGANAMENTO UE?

Cercheremo di chiarire le conseguenze di diritto tributario relative all’imposta sugli affari di uno sdoganamento UE sulla base dell’esempio seguente.

Esempio:
Il fornitore svizzero A è registrato in Germania ai fini dell’imposta sugli affari ed ha un numero di identificazione IVA tedesco (o in alternativa è rappresentato in Germania da un rappresentante fiscale C). A consegna merci dalla Svizzera al cliente austriaco B attraverso la Germania. B ha un numero di identificazione IVA austriaco. In base alla condizioni di consegna concordate DDP, reso sdoganato(*), A importa a proprio nome in Germania le merci sdoganate e soggette ad imposta.

 

*A si assume le spese per il trasporto e i dazi di importazione fino al luogo di destinazione (Austria). Anche il pericolo del deperimento o del danno della merce è a carico di A fino al luogo di destinazione.

 

Trasporto delle merci dalla Svizzera alla Germania

 

Vi è sdoganamento delle merci in Germania (operazione di immissione in consumo). Dal momento che le merci non rimangono in Germania non viene riscossa alcuna imposta sulla cifra d’affari all’importazione.

 

Fornitura di merci dalla Germania all’Austria

 

Dal punto di vista del diritto tributario relativo all’imposta sugli affari, la fornitura di A a B viene considerata come eseguita in Germania, perché A è il soggetto passivo dell’imposta sulla cifra d’affari all’importazione (importatore).

La fornitura è esentasse in quanto intracomunitaria nella misura in cui tale esenzione può essere provata a livello contabile e di documentazione. La fornitura deve essere dichiarata da A ovvero da C (se vi è un rappresentante fiscale C incaricato) nella sua dichiarazione periodica e nell’elenco riepilogativo in Germania.

Inoltre la consegna deve essere dichiarata nel modello Intrastat (spedizione) qualora venga superata la soglia minima di dichiarazione, attualmente pari (in Germania) a € 500’000,- l’anno.

Nella fattura, A deve indicare il suo numero di identificazione IVA e quello del suo cliente. Inoltre nella fattura si deve indicare che la consegna è intracomunitaria ed esentasse.

Il rimando alla consegna intracomunitaria esentasse sulla fattura (redatta in una delle lingue ufficiali dell’UE) può avvenire in uno dei seguenti modi (esempi in alcune lingue ufficiali dell’UE).

  • Germania: steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
  • Francia: livraison intracommunautaire exonérée TVA 
  • Italia: cessioni intracomunitarie esenti
  • Austria: steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
  • Gran Bretagna: zero-rated intracommunity delivery Spagna: entrega intracomunitaria libre de impuesto

 

Se è stato incaricato un rappresentante fiscale C devono essere indicati nella fattura anche i seguenti dati: indicazione della rappresentanza fiscale, nome, indirizzo e numero di identificazione IVA del rappresentante fiscale.

 

Tassa sugli acquisti da parte di B in Austria

 

B deve corrispondere in Austria una tassa per l’acquisto intracomunitario sulla consegna di A. La tassa sugli acquisti può essere fatta valere da B come imposta sul fatturato d’acquisto nell’ambito della sua quota di detrazione dell’imposta sul fatturato d’acquisto. B dichiara il suo acquisto intracomunitario nella sua dichiarazione periodica in Austria e se viene superata la soglia minima di dichiarazione nel modello Intrastat austriaco (acquisto).

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Posted on

3 Giugno 2014