SDOGANAMENTO UE O IMPORTAZIONE CONVENZIONALE?

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QUALI VANTAGGI E SVANTAGGI OFFRE UNO SDOGANAMENTO UE RISPETTO ALL’IMPORTAZIONE CONVENZIONALE NELL’UE?

Vantaggi:

Se un’impresa europea importa merci da un paese terzo (per es. la Svizzera) in modo convenzionale e dichiara queste merci per la “libera circolazione” nell’UE, per tale merce deve essere corrisposta l’imposta sulla cifra d’affari all’importazione. Nel caso di importi elevati questo può causare dei problemi di liquidità.

Nello sdoganamento UE non viene riscossa alcuna imposta sulla cifra d’affari all’importazione. Inoltre, a detta degli spedizionieri, le imposte sulle operazioni doganali dovrebbero essere ridotte, perché grazie allo sdoganamento UE vengono evitate costose operazioni doganali nel paese di destinazione.

In conseguenza al versamento successivo della tassa sugli acquisti nazionali (per la tassazione dell’acquisto intracomunitario nel paese di destinazione) il cliente ha un vantaggio in termini di liquidità.

Svantaggi:

Se un’impresa importa merce da un paese terzo (per es. la Svizzera) nell’ambito dello sdoganamento UE deve provare l’esenzione dalle imposte della consegna intracomunitaria a livello contabile e di documentazione. Se, per es., le autorità doganali stabiliscono che il numero di identificazione IVA del destinatario indicato non era valido (prova a livello contabile) l’Ufficio doganale può richiedere a posteriori l’imposta sulla cifra d’affari all’importazione. L’importatore (= fornitore) si assume quindi il rischio della prova dell’esenzione da imposta. Di questo fa parte anche la prova documentaria che la merce è stata trasportata da un paese dell’UE (per es. la Germania) ad un altro paese dell’UE.

Un ulteriore problema è che spesso lo sdoganamento UE viene richiesto anche se non sono rispettati i presupposti legali necessari. Nella maggior parte dei casi manca il presupposto che dopo l’importazione avvenga una consegna intracomunitaria.

Se non sono rispettati i presupposti per richiedere uno sdoganamento UE, l’importazione deve avvenire seguendo la “normale” procedura nella quale la dogana impone delle imposte all’importazione.

Casi in cui non è consentito uno sdoganamento UE (elenco non esaustivo):

Lavorazione per conto terzi

Il fornitore svizzero A è registrato in Germania e dispone di un numero di identificazione IVA tedesco (USt-IdNr.). Egli invia dalla Svizzera un oggetto al lavoratore per conto terzi B in Austria affinché lo ripari. A importa l’oggetto in Germania.

Non è presente una consegna intracomunitaria successiva all’importazione. Una fornitura presuppone che venga concesso al destinatario il potere di disporre economicamente dell’oggetto. In questo caso ciò non avviene. L’oggetto rimane a disposizione di A e viene lasciato a B solo per la riparazione. L’importazione in Germania è soggetta all’imposta sulla cifra d’affari all’importazione tedesca.

L’esperienza insegna che spesso in tali casi viene intrapreso uno sdoganamento UE impiegando il numero di identificazione IVA del lavoratore per conto terzi. Ciò non è consentito.

Consegna ai sensi di un contratto d’opera

Il fornitore svizzero A è registrato in Germania e dispone di un numero di identificazione IVA tedesco (USt-IdNr.). Egli fornisce un impianto pronto all’esercizio in Austria. Tra gli elementi forniti sono inclusi il montaggio e la messa in esercizio. A importa i componenti dell’impianto in Germania e poi li trasporta in Austria.

Non è presente una consegna intracomunitaria successiva all’importazione. L’oggetto della consegna è l’impianto pronto per l’esercizio e non i suoi singoli componenti. La fornitura è soggetta ad imposta in Austria, perché qui viene montato l’impianto. L’importazione dei componenti dell’impianto in Germania è soggetta all’imposta sulla cifra d’affari all’importazione tedesca.

L’esperienza insegna che spesso in tali casi viene intrapreso uno sdoganamento UE impiegando il numero di identificazione IVA del cliente. Ciò non è consentito.

Skills

Posted on

3 Giugno 2014