Le merci unionali precedentemente esportate possono beneficiare della franchigia dai dazi al rientro, di regola entro tre anni e nello stato in cui sono state esportate, alle condizioni dell’articolo 203 del Codice doganale dell’Unione. Il trattamento IVA richiede una verifica distinta.
Raccogliete MRN e documenti della precedente esportazione, fatture, numeri di serie, fotografie o altri elementi che permettano di riconoscere gli stessi beni. Precisate il motivo del rientro e se la merce ha subito lavorazioni, riparazioni o modifiche all’estero.
Un reso commerciale, un bene rifiutato dal cliente e un prodotto riparato non hanno necessariamente lo stesso trattamento. Comunicate il rientro all’ufficio prima della spedizione, collegandolo alla pratica originaria. Eventuali deroghe ai termini o condizioni particolari devono essere valutate sul caso concreto.
Fonte: Commissione europea — orientamenti sulle merci di ritorno 