Glossario
Le parole della dogana, dalla A alla Z.
Sigle, documenti e procedure spiegati in poche righe. Cercate per termine o acronimo, oppure filtrate per ambito.
A
- A.TR.A.TR.È un documento relativo alla libera circolazione nell'ambito dell'unione doganale UE–Turchia per le merci ammesse. Non è una prova di origine preferenziale. Prima di richiederlo occorre verificare prodotto, stato doganale e ambito dell'operazione.Documenti e identificativi
- AcciseSono tributi soggetti a una disciplina specifica per alcune categorie di merci, tra cui prodotti energetici, alcol e tabacchi. Le formalità dipendono dal prodotto e dal tipo di movimento. Composizione, quantità, impiego e soggetti coinvolti sono dati da esaminare insieme ai documenti e alle eventuali autorizzazioni.Origine e tributi
- Ammissione temporaneaÈ un regime da valutare quando una merce entra temporaneamente con un uso e un successivo percorso previsti. Scopo del movimento, identificazione dei beni e rientro o riesportazione vanno chiariti prima della partenza. Il carnet ATA è utilizzabile soltanto per determinati casi e Paesi ammessi.Regimi e procedure
- AppuramentoÈ la verifica con cui si accerta la corretta conclusione di un regime doganale, come il transito. Nel transito, l’ufficio di partenza confronta i dati e i risultati ricevuti dalla destinazione per stabilire che il regime sia terminato correttamente. Non coincide con la sola consegna commerciale; per l’esportazione il riscontro da seguire è invece la certificazione di uscita.Regimi e procedure
C
- Carnet ATAATAÈ un documento doganale internazionale che facilita l’ammissione temporanea e la riesportazione di beni identificabili, per usi e Paesi ammessi, come fiere, campioni e attrezzature professionali. Il carnet accompagna un elenco dei beni e i riscontri dei passaggi doganali. Non è un documento per qualsiasi vendita definitiva: utilizzo, termine di rientro e Paesi attraversati vanno stabiliti prima della partenza.Documenti e identificativi
- CITESCITESRiguarda la tutela delle specie protette negli scambi di esemplari e prodotti derivati. Il commercio di questi beni può richiedere documenti CITES: la verifica considera specie, materiale, prodotto e Paesi coinvolti. La presenza di materiali di origine animale o vegetale potenzialmente tutelati va segnalata prima della partenza.Documenti e identificativi
- Classificazione doganaleÈ l’attribuzione del codice doganale che identifica una merce nella tariffa. Nell’UE il Sistema armonizzato costituisce la base a sei cifre, la Nomenclatura combinata arriva a otto e la TARIC aggiunge ulteriori suddivisioni. Il codice concorre a determinare dazi, misure commerciali e adempimenti. Materiali, composizione, funzione e schede tecniche aiutano a classificare correttamente il prodotto; il solo nome commerciale può non bastare.Origine e tributi
- Cumulo dell'origineÈ una possibilità prevista da alcuni accordi di considerare materiali o lavorazioni di più Paesi nella valutazione dell'origine. Non opera indistintamente tra tutti i Paesi. Prodotto, provenienza dei materiali, lavorazioni e Paesi coinvolti vanno esaminati insieme alle regole e alle prove ammesse.Origine e tributi
D
- DaziSono tributi doganali applicabili alle merci importate. La tariffa può prevedere dazi ad valorem, calcolati sul valore in dogana, dazi specifici, basati su quantità o peso, oppure criteri combinati. Classificazione, origine e misure TARIC determinano il trattamento, comprese eventuali preferenze o misure antidumping. I dazi sono distinti dall’IVA all’importazione e dalle accise.Origine e tributi
- Deposito doganaleÈ un regime speciale che permette di custodire merci non unionali in luoghi autorizzati, sotto vigilanza doganale, senza riscuotere durante il vincolo i dazi e gli altri oneri previsti dal regime. Richiede autorizzazioni, registrazioni e corretta gestione della successiva destinazione doganale. È distinto sia dal magazzinaggio commerciale di merce già sdoganata sia dal deposito IVA.Regimi e procedure
- Dichiarazione d'intentoÈ la dichiarazione con cui l’esportatore abituale comunica l’intenzione di acquistare o importare senza applicazione dell’IVA utilizzando il proprio plafond. Si trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate; per l’importazione occorre collegarne i riferimenti alla pratica doganale. La dichiarazione non crea plafond e non sostituisce la verifica della sua effettiva disponibilità.Documenti e identificativi
E
- EORIEORIEconomic Operators Registration and Identification: è il numero che identifica un operatore nei rapporti con le autorità doganali dell’UE. Viene utilizzato nelle dichiarazioni e nelle altre attività per cui è richiesto e deve riferirsi al soggetto corretto della pratica. Non coincide con l’MRN, che identifica un’operazione, né la sola partita IVA prova automaticamente l’esistenza di un EORI valido.Documenti e identificativi
- EUR.1EUR.1È una delle prove di origine previste da determinati accordi preferenziali. La sua utilizzabilità dipende dall'accordo, dal prodotto e dal rispetto delle regole di origine pertinenti, non dal solo Paese di spedizione. Informazioni su materiali, lavorazioni e fornitori aiutano a documentare la richiesta.Documenti e identificativi
F
- Form AÈ il certificato storicamente utilizzato per l’origine preferenziale nel Sistema delle Preferenze Generalizzate. Nel sistema UE il passaggio al REX ha introdotto attestazioni di origine dell’esportatore. Per una spedizione attuale occorre verificare Paese beneficiario, prodotto e prova ammessa: il Form A non è il certificato standard di ogni importazione.Documenti e identificativi
- Franchigia doganaleÈ l’esenzione dai dazi prevista per una fattispecie specifica, se ne ricorrono i requisiti. Può riguardare, per esempio, determinati beni personali in un trasferimento di residenza o merci di ritorno. Finalità, beneficiario, documenti ed eventuali vincoli sull’uso dei beni dipendono dalla norma applicabile. La franchigia daziaria non comporta automaticamente l’esenzione dall’IVA o dai controlli.Origine e tributi
M
- Mandato doganaleÈ il documento che definisce l'incarico affidato al rappresentante doganale. Forma della rappresentanza, soggetti coinvolti e responsabilità devono essere chiariti prima della presentazione della pratica. L'incarico doganale va distinto dall'eventuale incarico di trasporto.Operazioni e rappresentanza
- Merci di ritornoSono merci unionali precedentemente esportate che vengono reintrodotte nell’UE. L’articolo 203 CDU prevede, alle proprie condizioni, la franchigia dai dazi di regola entro tre anni e nello stato in cui erano state esportate. Identità dei beni e collegamento alla precedente esportazione devono essere dimostrabili. Riparazioni o lavorazioni richiedono una valutazione specifica; il trattamento IVA resta distinto.Regimi e procedure
- MRNMRNMaster Reference Number: è il riferimento assegnato a una dichiarazione o operazione doganale, utile per collegare documenti e riscontri. Va conservato insieme a fattura e dati della merce. Il suo rilascio non dimostra da solo che l’esportazione sia conclusa o che un transito sia appurato: servono anche i risultati della relativa procedura.Documenti e identificativi
O
- OrigineÈ il legame economico di una merce con un Paese, determinato dalle regole di origine e non dal solo luogo di spedizione. L’origine non preferenziale serve, fra l’altro, per misure commerciali; quella preferenziale può consentire dazi ridotti in base a un accordo o regime. Prodotto, materiali e lavorazioni possono condurre a valutazioni differenti nei due sistemi. Acquistare da un fornitore svizzero, per esempio, non prova da solo l’origine svizzera.Origine e tributi
- Origine preferenzialeÈ l'origine valutata secondo le regole di un accordo o regime che può prevedere un trattamento preferenziale. La prova utilizzabile dipende dal prodotto, dal Paese e dall'accordo applicabile; non è sufficiente il solo Paese di spedizione. Documenti dei fornitori, materiali e lavorazioni aiutano a sostenere la verifica.Origine e tributi
P
- Packing listÈ l'elenco dei colli e delle merci che aiuta a identificare il contenuto della spedizione. Insieme alla fattura e alla descrizione dettagliata dei beni costituisce una base della documentazione da preparare. Numero dei colli, pesi e dati della merce devono essere coerenti con la pratica.Documenti e identificativi
- PassarÈ il sistema svizzero per la gestione digitale delle procedure doganali. Per le operazioni svizzere i documenti disponibili dipendono dal procedimento e dal sistema utilizzato; i riferimenti storici a e-dec vanno letti alla luce dell’evoluzione verso Passar. Il referente per queste formalità è SA Luciano Franzosini; per le procedure italiane si utilizzano i sistemi ADM.Documenti e identificativi
- Peso tassabileÈ il peso utilizzato dal vettore per calcolare il prezzo del trasporto, da distinguere dai dati di peso richiesti nella pratica doganale. Per la merce vanno comunicati peso lordo, peso netto e numero dei colli e, quando disponibili, dimensioni e volume. Per condizioni e calcolo del trasporto il riferimento è il vettore incaricato.Operazioni e rappresentanza
- Plafond IVAIVAÈ il limite entro cui un esportatore abituale può effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA, alle condizioni della disciplina fiscale. Il plafond deriva dalle operazioni che concorrono alla sua formazione e si riduce con gli utilizzi. Prima dell’importazione vanno verificati requisiti, importo disponibile e dichiarazione d’intento: il plafond non è un’esenzione dai dazi.Origine e tributi
- Prova di uscitaÈ il riscontro doganale che documenta l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’UE e va collegato alla dichiarazione di esportazione. Nel sistema AES è distinto dall’accettazione, dallo svincolo e dalla sola disponibilità dell’MRN. Fattura e documenti di trasporto aiutano a ricostruire l’operazione, ma non sostituiscono automaticamente la certificazione doganale di uscita.Documenti e identificativi
R
- Rappresentanza direttaÈ la forma di rappresentanza in cui il rappresentante doganale agisce in nome e per conto della persona rappresentata, secondo l’articolo 18 CDU. La dichiarazione è quindi presentata in nome del cliente. I poteri devono risultare dall’incarico e la forma di rappresentanza va dichiarata alla dogana. Non equivale a una rappresentanza fiscale IVA.Operazioni e rappresentanza
- Rappresentanza indirettaÈ la forma di rappresentanza in cui il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona, secondo l’articolo 18 CDU. Il rappresentante assume il ruolo di dichiarante. Per il debito doganale da importazione, l’articolo 77 individua come debitori sia il dichiarante sia la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione. Poteri e forma dell’incarico vanno definiti prima dell’operazione.Operazioni e rappresentanza
- Regime doganaleÈ il trattamento doganale a cui vengono vincolate le merci mediante la procedura pertinente. Il CDU distingue immissione in libera pratica, esportazione e regimi speciali: transito, deposito, uso particolare e perfezionamento. Vendita, custodia, uso temporaneo e lavorazione richiedono valutazioni diverse, comprese eventuali autorizzazioni, garanzie e termini di appuramento.Regimi e procedure
- ReimportazioneÈ il rientro di una merce dopo una precedente esportazione; il rientro non implica da solo un trattamento agevolato. Per esaminare l'eventuale disciplina delle merci di ritorno servono riferimenti della precedente esportazione, identificazione del bene e motivo del rientro. Eventuali lavorazioni o riparazioni all'estero sono rilevanti.Regimi e procedure
T
- T1T1È la dichiarazione di transito esterno utilizzata normalmente per merci non unionali. Consente di trasferirle sotto controllo doganale, con sospensione dei tributi interessati durante il transito, fino alla destinazione doganale. Non equivale all’importazione definitiva: merce e riferimenti devono essere presentati entro il termine stabilito e il regime deve essere appurato.Regimi e procedure
- T2T2È la dichiarazione di transito interno utilizzata per conservare lo stato unionale delle merci nei percorsi ammessi, per esempio fra due punti UE attraverso la Svizzera nell’ambito del transito comune. Richiede la corretta conclusione a destinazione. Si distingue dal T2L, che prova lo stato unionale senza aprire una procedura di transito.Regimi e procedure
- T2LT2LÈ una prova dello stato unionale delle merci nei casi in cui tale stato deve essere documentato. Lo stato doganale non coincide con l’origine: anche merci prodotte fuori dall’UE possono essere unionali dopo l’immissione in libera pratica. Il T2L non è un certificato di origine e non sostituisce una dichiarazione di transito T2.Documenti e identificativi
- Transito doganaleÈ un regime che permette di trasferire merci fra uffici o luoghi doganali rinviando gli adempimenti di importazione e sospendendo gli oneri previsti durante il movimento. Il transito esterno e quello interno rispondono a differenti stati doganali della merce. Partenza, destinazione, garanzia, termini e riscontri di appuramento fanno parte della procedura, non del solo trasporto commerciale.Regimi e procedure
V
- Valore in doganaÈ la base per calcolare i dazi ad valorem. Il metodo principale è il valore di transazione: il prezzo effettivamente pagato o da pagare per la vendita destinata all’esportazione verso l’UE, con le aggiunte e le esclusioni previste dal CDU. Trasporto, assicurazione, royalties o apporti del compratore possono richiedere verifiche specifiche. Non coincide necessariamente con il totale della fattura; se il metodo principale non è utilizzabile si applicano i metodi alternativi previsti.Origine e tributi
- Visita delle merciÈ un possibile controllo fisico richiesto dall'autorità doganale, che può anche chiedere documenti aggiuntivi. Una descrizione accurata e documenti che permettano di individuare i beni aiutano a preparare la pratica. Tipo ed esito del controllo spettano all'autorità.Regimi e procedure
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