Definizione
Sono merci unionali precedentemente esportate che vengono reintrodotte nell’UE. L’articolo 203 CDU prevede, alle proprie condizioni, la franchigia dai dazi di regola entro tre anni e nello stato in cui erano state esportate. Identità dei beni e collegamento alla precedente esportazione devono essere dimostrabili. Riparazioni o lavorazioni richiedono una valutazione specifica; il trattamento IVA resta distinto.
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