Il motivo del rientro va chiarito prima della partenza
Un reso commerciale, un bene invenduto e un prodotto riparato all’estero non seguono necessariamente lo stesso percorso doganale. Quando la merce torna in Italia da un Paese extra-UE, occorre esaminare la precedente esportazione e le condizioni del rientro.
Franzosini Italia può esaminare la pratica italiana prima che il cliente estero rispedisca i beni. Una descrizione generica come «merce resa» o una nota di credito non bastano, da sole, a stabilire il regime.
Le condizioni dell’articolo 203 del CDU
Il Codice doganale dell’Unione prevede, su richiesta, lo sgravio dai dazi all’importazione per merci originariamente unionali esportate e successivamente reintrodotte, di regola entro tre anni, nello stato in cui erano state esportate. Le condizioni devono essere sostenute da riscontri documentali.
La possibilità riguarda anche il rientro di una parte delle merci esportate. Eventuali circostanze particolari o deroghe richiedono una valutazione specifica: non trasformano il termine o gli altri requisiti in condizioni facoltative.
Provare che si tratta degli stessi beni
Raccogliete MRN e riferimenti della precedente esportazione, documenti commerciali originari, documenti del reso e identificativi dei prodotti. Matricole, numeri di serie e numeri di telaio, quando presenti, permettono di collegare i beni effettivamente rientranti a quelli usciti.
Per un reso parziale indicate quali articoli e quantità tornano. Se ricevete un bene sostitutivo invece dell’originale, dichiaratelo: il rapporto commerciale con il cliente non prova l’identità fisica della merce.
Riparazioni, lavorazioni e sostituzioni
Occorre descrivere ciò che è avvenuto all’estero. Lavorazioni, trasformazioni o riparazioni possono richiedere l’esame di un regime diverso, come il perfezionamento passivo, e dei relativi presupposti. La nota europea sulle merci di ritorno contiene precisazioni ed eccezioni da valutare sul singolo caso.
Se l’operazione deve ancora iniziare, concordate il regime prima di inviare il bene fuori dall’UE. Una garanzia commerciale o l’assenza di un prezzo di vendita non attribuiscono automaticamente la franchigia doganale.
Franchigia daziaria e IVA non coincidono
La verifica dello sgravio dai dazi non risolve automaticamente il trattamento IVA della reintroduzione. Soggetti, documenti e condizioni vanno valutati distintamente, coinvolgendo anche il consulente fiscale dell’impresa.
Per avviare la richiesta agli uffici italiani, trasmettete il fascicolo della precedente operazione, il motivo del rientro, lo stato dei beni e le date previste. L’ufficio individua gli elementi mancanti e il percorso da verificare con l’autorità competente.
