Vai al contenuto
FranzosiniItalia

Documenti

EUR.1 digitale: origine e agevolazioni doganali

L’EUR.1 è una prova dell’origine preferenziale delle merci, utilizzabile quando l’accordo commerciale applicabile la prevede. Il formato digitale riguarda rilascio e verifica del certificato: non modifica le regole d’origine e non è automaticamente valido per ogni Paese. Prima dell’esportazione vanno controllati accordo, prodotto e documentazione.

AggiornamentoFonte del Verifica editoriale 3 min di letturaA cura di
Tablet, documenti e merci pronte per l’esportazione: illustrazione AI della verifica dell’origine preferenziale e dell’EUR.1 digitale.
Immagine illustrativa generata con AI

Che cos’è l’EUR.1 e a cosa serve?

L’EUR.1 è un certificato di circolazione utilizzato, negli accordi che lo prevedono, per dimostrare l’origine preferenziale delle merci.

In termini semplici, permette all’importatore di chiedere il trattamento doganale agevolato previsto dall’accordo commerciale: un dazio ridotto o, quando previsto, azzerato. Non elimina automaticamente l’IVA, gli altri adempimenti o le formalità doganali.

Origine preferenziale e luogo di spedizione sono diversi

L’origine preferenziale non è semplicemente il Paese dal quale parte il camion o quello in cui ha sede il venditore. Una merce la acquisisce quando soddisfa le regole stabilite dall’accordo applicabile: possono contare, per esempio, i materiali impiegati e le lavorazioni effettuate.

Un esempio: un’impresa italiana acquista un prodotto fabbricato fuori dall’UE e lo rivende senza lavorarlo. La fattura italiana e la partenza da un magazzino italiano non rendono, da sole, quel prodotto di origine preferenziale UE.

Per questo la richiesta dell’EUR.1 deve essere sostenuta da documenti adeguati, come le dichiarazioni dei fornitori e le informazioni sulla produzione.

Che cosa cambia con l’EUR.1 digitale?

Il certificato viene generato attraverso il sistema doganale, identificato in modo univoco e verificabile tramite gli strumenti dell’amministrazione. Non è la semplice scansione di un certificato cartaceo.

La digitalizzazione riguarda il rilascio e la verifica del documento, ma non modifica le condizioni che la merce deve rispettare per beneficiare dell’origine preferenziale.

ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prevede una procedura italiana EUR.1 Full Digital per le esportazioni verso la Svizzera. Il passaggio al sistema europeo più ampio segue un calendario distinto: non significa che nel 2026 ogni EUR.1 sia già digitale e utilizzabile allo stesso modo con qualsiasi Paese.

La Convenzione PEM e il calendario europeo

La Convenzione paneuromediterranea, abbreviata PEM, stabilisce regole d’origine comuni fra l’UE e diversi Paesi partner. In determinate condizioni permette il cumulo, cioè di considerare materiali o lavorazioni provenienti da altri Paesi partecipanti nella determinazione dell’origine.

Le possibilità effettive dipendono dagli accordi e dalle regole applicabili fra i Paesi coinvolti: la sola appartenenza all’area PEM non basta.

Nell’avviso del 2 luglio 2026 ADM illustra una riforma con applicazione graduale. Il calendario prevede l’uso obbligatorio del sistema europeo per i certificati elettronici, e-PoC UE, dal 26 giugno 2030 per gli operatori e le dogane UE nell’ambito PEM, e l’estensione dello scambio con i Paesi terzi contraenti dal 23 giugno 2032. Queste scadenze future non vanno confuse con le procedure digitali già disponibili.

Che cosa preparare prima della spedizione?

Verificate il Paese di destinazione e l’accordo applicabile, il codice doganale della merce, i documenti che sostengono l’origine e la prova d’origine prevista, compreso il formato accettato.

L’EUR.1 non è sempre l’unica soluzione: alcuni accordi prevedono dichiarazioni d’origine dell’operatore, con specifiche condizioni. La verifica dell’origine viene prima della richiesta del certificato, non dopo.

Parliamo della vostra pratica

Un’operazione da impostare? Chiamate l’ufficio.