La rappresentanza consente di affidare a un soggetto incaricato le formalità doganali. È diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto del cliente; è indiretta quando agisce in nome proprio ma per conto del cliente, assumendo il ruolo di dichiarante.
Forma della rappresentanza e poteri conferiti devono risultare dall’incarico ed essere dichiarati alla dogana. Nella rappresentanza indiretta, per il debito doganale da importazione l’articolo 77 CDU individua come debitori il dichiarante e la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.
Per un’impresa estera vanno esaminati anche stabilimento, EORI, ruolo nell’operazione e requisiti per presentare la dichiarazione. L’eventuale rappresentanza fiscale IVA è distinta da quella doganale. Inviate dati aziendali e documenti del flusso prima di scegliere l’assetto, coordinandolo con il consulente fiscale quando necessario.
Fonte: Codice doganale dell’Unione — articoli 18, 19 e 77 