Prima dello sdoganamento bisogna definire chi paga i tributi, con quali modalità e, quando pertinente, mediante quali garanzie o autorizzazioni. Un conto doganale non sostituisce la dichiarazione e non comporta di per sé un’esenzione da dazi o IVA.
Per una pratica italiana, comunicate importatore, forma di rappresentanza, valore dell’operazione ed eventuali autorizzazioni già disponibili. Concordate con l’ufficio gli importi e le modalità di pagamento prima di programmare lo svincolo.
Se la richiesta riguarda invece un conto o un sistema di pagamento svizzero, il riferimento è SA Luciano Franzosini. Le modalità italiane e svizzere non sono intercambiabili: indicate sempre Paese di sdoganamento e società intestataria della pratica.
Fonte: Codice doganale dell’Unione — pagamento e garanzie 