Che cos’è l’EUDR?
EUDR è l’abbreviazione inglese di EU Deforestation Regulation, il regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero.
Il suo obiettivo è evitare che determinati prodotti immessi sul mercato europeo o esportati dall’UE siano collegati alla deforestazione o al degrado forestale vietati dal regolamento, richiedendo anche il rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione.
Non è un nuovo dazio: riguarda provenienza, tracciabilità e condizioni di produzione.
Quali merci interessa?
Il regolamento riguarda specifici prodotti collegati a sette materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
Non tutti i prodotti che contengono questi materiali rientrano automaticamente nell’obbligo. Occorre verificare la descrizione e il codice doganale nell’allegato aggiornato del regolamento.
La comunicazione della Commissione del 17 settembre 2026 presenta modifiche all’elenco entrate in vigore il 18 settembre. Alcuni prodotti sono stati esclusi e altri aggiunti, con un termine successivo per i nuovi inserimenti: un vecchio elenco commerciale può quindi non essere più corretto.
Che cosa significa dovuta diligenza?
Per gli operatori tenuti a svolgerla, significa raccogliere informazioni, valutare il rischio di non conformità e adottare le misure necessarie per ridurlo prima dell’operazione.
La documentazione può comprendere dati sui fornitori, sulle quantità e sui luoghi di produzione, inclusa la geolocalizzazione richiesta. La dichiarazione di dovuta diligenza viene gestita nel sistema informativo europeo secondo le regole applicabili.
Gli obblighi non sono identici per tutti: chi immette per primo il prodotto sul mercato, gli operatori a valle e i commercianti hanno ruoli differenti.
Un esempio: per un’impresa che importa caffè, conoscere il venditore e il porto di partenza può non bastare. Occorrono informazioni che permettano di risalire alla produzione e di effettuare le verifiche richieste.
Le scadenze non sono uguali per tutti
Dal 30 dicembre 2026: operatori grandi e medi e micro/piccoli operatori già coperti dal precedente regolamento europeo sul legno.
Dal 30 giugno 2027: gli altri micro e piccoli operatori.
Dal 30 dicembre 2027: i nuovi prodotti aggiunti all’ambito dal regolamento delegato del 2026.
Per individuare la vostra scadenza bisogna quindi considerare prodotto, dimensione e ruolo dell’impresa. La pubblicazione di una modifica, la sua entrata in vigore e l’inizio degli obblighi operativi possono cadere in giorni diversi.
Da dove iniziare?
Il primo passo è verificare il catalogo prodotti. Il secondo è capire quali informazioni i fornitori possono rendere disponibili e come collegarle alle merci acquistate.
La preparazione parte dalla filiera e dagli acquisti: non può essere risolta soltanto quando la spedizione arriva in dogana.

