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Normativa UE

EUDR: prodotti, tracciabilità e deforestazione

L’EUDR è il regolamento UE sui prodotti a deforestazione zero. Per le merci comprese nel suo campo di applicazione richiede verifiche sulla filiera e sulla produzione, secondo il ruolo dell’impresa. Dovuta diligenza, tracciabilità e scadenze vanno controllate per il prodotto specifico: l’EUDR non è un nuovo dazio.

AggiornamentoFonte del Verifica editoriale 3 min di letturaA cura di
Verifica di legname e documenti di filiera: illustrazione AI della tracciabilità dei prodotti e della dovuta diligenza prevista dall’EUDR.
Immagine illustrativa generata con AI

Che cos’è l’EUDR?

EUDR è l’abbreviazione inglese di EU Deforestation Regulation, il regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero.

Il suo obiettivo è evitare che determinati prodotti immessi sul mercato europeo o esportati dall’UE siano collegati alla deforestazione o al degrado forestale vietati dal regolamento, richiedendo anche il rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione.

Non è un nuovo dazio: riguarda provenienza, tracciabilità e condizioni di produzione.

Quali merci interessa?

Il regolamento riguarda specifici prodotti collegati a sette materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.

Non tutti i prodotti che contengono questi materiali rientrano automaticamente nell’obbligo. Occorre verificare la descrizione e il codice doganale nell’allegato aggiornato del regolamento.

La comunicazione della Commissione del 17 settembre 2026 presenta modifiche all’elenco entrate in vigore il 18 settembre. Alcuni prodotti sono stati esclusi e altri aggiunti, con un termine successivo per i nuovi inserimenti: un vecchio elenco commerciale può quindi non essere più corretto.

Che cosa significa dovuta diligenza?

Per gli operatori tenuti a svolgerla, significa raccogliere informazioni, valutare il rischio di non conformità e adottare le misure necessarie per ridurlo prima dell’operazione.

La documentazione può comprendere dati sui fornitori, sulle quantità e sui luoghi di produzione, inclusa la geolocalizzazione richiesta. La dichiarazione di dovuta diligenza viene gestita nel sistema informativo europeo secondo le regole applicabili.

Gli obblighi non sono identici per tutti: chi immette per primo il prodotto sul mercato, gli operatori a valle e i commercianti hanno ruoli differenti.

Un esempio: per un’impresa che importa caffè, conoscere il venditore e il porto di partenza può non bastare. Occorrono informazioni che permettano di risalire alla produzione e di effettuare le verifiche richieste.

Le scadenze non sono uguali per tutti

Dal 30 dicembre 2026: operatori grandi e medi e micro/piccoli operatori già coperti dal precedente regolamento europeo sul legno.

Dal 30 giugno 2027: gli altri micro e piccoli operatori.

Dal 30 dicembre 2027: i nuovi prodotti aggiunti all’ambito dal regolamento delegato del 2026.

Per individuare la vostra scadenza bisogna quindi considerare prodotto, dimensione e ruolo dell’impresa. La pubblicazione di una modifica, la sua entrata in vigore e l’inizio degli obblighi operativi possono cadere in giorni diversi.

Da dove iniziare?

Il primo passo è verificare il catalogo prodotti. Il secondo è capire quali informazioni i fornitori possono rendere disponibili e come collegarle alle merci acquistate.

La preparazione parte dalla filiera e dagli acquisti: non può essere risolta soltanto quando la spedizione arriva in dogana.

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